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Corte Costituzionale: non punibilità Art 580 CP per chi “aiuta al suicidio” un malato consapevole

Tutto inizia con il processo a Marco Cappato (politico e attivista italiano, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni), imputato per il reato di cui all’articolo 580 CP (istigazione al suicidio). Il 25 Settembre, in un comunicato, la Corte Costituzionale sancisce, in attesa dell’intervento del Legislatore, la non punibilità per chi offra assistenza al suicidio ad un paziente consapevole, che ha fermamente manifestato la volontà di porre fine alla sua vita.

Marco Cappato, Dj Fabo e l’Articolo 580 del Codice Penale (e la Legge 22 dicembre 2017, n. 219 – “Diritto a morire”)

Lo scenario è quello di un dibattito giudiziario, etico e politico che sorge durante il caso DJ Fabo (di cui parlarono anche Le Iene in questo servizio), rimasto tetraplegico e non vedente in seguito a incidente stradale, sofferente, consapevole, e fermamente intenzionato a porre fine alla sua esistenza. Nella sua battaglia per l’affermazione al suo diritto di morire, Dj Fabo trovò un alleato in Marco Cappato, che portò alla ribalta delle cronache il caso e che, il 9 Febbraio 2017, lo accompagnò in una clinica Svizzera per praticare il suicidio assistito.

Ad attendere Marco Cappato, al suo rientro in Italia, l’imputazione per “istigazione al suicidio” (art 580 CP), che prevede una pena fino a 12 anni.

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima [583] . Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell’articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d’intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all’omicidio [575-577].

Articolo 580 CP


Tuttavia, era chiaro sin da subito che l’applicazione per Marco Cappato dell’articolo 580 era una forzatura: non c’era stata, ovviamente, alcuna “istigazione” volta a forzare la volontà di DJ Fabo. L’articolo 580 CP era quanto di più aderente al caso in questione il codice penale potesse offrire.

Inoltre, nello stesso anno, 2017, veniva promulgata la Legge 22 dicembre 2017, n. 219, entrata in vigore il 31 Gennaio 2018,che: “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge“.

Da un lato quindi, un articolo, il 580 C.P., che veniva quasi artificiosamente applicato al processo contro Marco Cappato e una Legge che affermava (se mai ce ne fosse stato bisogno) il diritto di autodeterminazione del paziente.

Un chiaro vuoto (o imbarazzo?) normativo, che ha portato la Corte D’Assise di Milano a emanare un’ordinanza in data 14 febbraio 2018, in cui sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.

Nell’ordinanza, di fatto, si rimandava alla Corte Costituzionale di esprimere un parere sull’evidente incoerenza tra “divieto assoluto di aiutare al suicidio” e il “diritto a morire” sancito dalla Legge 219/2017.

La Corte Costituzionale, recepite le osservazioni della Corte d’Assise, con ordinanza 207 del 16 novembre 2018, ha evidenziato che: “se chi è mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale trattamento, non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri, quale alternativa reputata maggiormente dignitosa alla predetta interruzione.

La Corte Costituzionale ha inoltre rimandato al Parlamento di legiferare sulla questione entro il 24 Settembre 2019. In mancanza di un intervento del Parlamento, sarà considerato fonte di diritto il parere costituzionale della Corte.

E arriviamo al 25 Settembre 2019. Senza una Legge.

Testo integrale della comunicazione della Corte Costituzionale (25 settembre 2019)

IN ATTESA DEL PARLAMENTO LA CONSULTA SI PRONUNCIA SUL FINE VITA

La Corte costituzionale si è riunita in camera di consiglio per esaminare le questioni sollevate dalla Corte d’assise di Milano sull’articolo 580 del Codice penale riguardanti la punibilità dell’aiuto al suicidio di chi sia già determinato a togliersi la vita.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’articolo 580 del codice penale, a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
In attesa di un indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha subordinato la non punibilità al rispetto delle modalità previste dalla normativa sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua (articoli 1 e 2 della legge 219/2017) e alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente.
La Corte sottolinea che l’individuazione di queste specifiche condizioni e modalità procedimentali, desunte da norme già presenti nell’ordinamento, si è resa necessaria per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018.
Rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate.

Ufficio Stampa della Corte costituzionale, 25 Settembre 2019


Fonte: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190925200514.pdf

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Antonio De Giovanni
Founder di VirtuaSalute.com. Laureato in Economia e Commercio, si occupa delle categorie "Economia e Lavoro".
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